La Legge n. 205/2017 (commi da 46 a 56) ha introdotto un credito d’imposta in favore delle imprese che effettuano spese in attività di formazione del personale nel periodo d’imposta successivo al 2017.
Possono accedere al beneficio tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, che sostengono spese in attività di formazione del personale nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017 (comma 46 Legge n. 205/2017). Restano, invece, escluse dal beneficio le “imprese in difficoltà”, così come definite dall’articolo 2, punto 18), del Regolamento (UE) n. 651/2014.
Le attività ammissibili al credito d’imposta sono esclusivamente quelle di formazione finalizzate all’acquisizione o al consolidamento, da parte del personale dipendente dell’impresa, delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la realizzazione del processo di trasformazione tecnologica e digitale delle imprese previsto dal Piano nazionale Impresa 4.0. In particolare, l’art. 3 comma 1, individua tali attività nelle seguenti:
- big data e analisi dei dati;
- cloud e fog computing;
- cyber security;
- prototipazione rapida;
- simulazione e sistemi cyber-fisici;
- integrazione digitale dei processi aziendali;
- stampa tridimensionale;
- internet delle cose e delle macchine;
- robotica avanzata e collaborativa;
- sistemi di visualizzazione, realtà virtuale (RV) e realtà aumentata (RA);
- interfaccia uomo macchina
Il credito d’imposta spetta in misura pari al 40% delle spese ammissibili, sostenute nel periodo d’imposta agevolabile e nel limite massimo di 300.000 euro per ciascun beneficiario ed è’ utilizzabile solo in compensazione, attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento (per la compensazione non si applicano i limiti di cui all’art. 1, comma 53, della Legge n. 244/2007, e quelli di cui all’art. 34 della Legge n. 388/2000).
Ai fini del beneficio in commento è necessario assolvere a determinati obblighi documentali e dichiarativi. In particolare:
- L’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei
- Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, l’apposita certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del registro di cui all’art. 8 del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.
- Ai fini dei successivi controlli, le imprese beneficiarie del credito d’imposta sono tenute a conservare una relazione che illustri le modalità organizzative e i contenuti delle attività di formazione svolte. Tale relazione, nel caso di attività di formazione organizzate internamente all’impresa, deve essere predisposta a cura del dipendente partecipante alle attività in veste di docente o tutor o dal responsabile aziendale delle attività di formazione. Nel caso in cui le attività di formazione siano commissionate a soggetti esterni all’impresa, la relazione deve essere redatta e rilasciata all’impresa dal soggetto formatore esterno.
- Oltre alla relazione illustrativa, le imprese beneficiarie sono comunque tenute a conservare l’ulteriore documentazione contabile e amministrativa idonea a dimostrare la corretta applicazione del beneficio, anche in funzione del rispetto dei limiti e delle condizioni posti dalla disciplina comunitaria in materi
- Con specifico riferimento alle spese di personale ammissibili, inoltre, devono essere conservati anche i registri nominativi di svolgimento delle attività formative sottoscritti congiuntamente dal personale discente e docente o dal soggetto formatore esterno all’impresa.
- Occorrerà indicare i dati relativi al numero di ore e dei lavoratori che prendono parte alla formazione, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento delle spese ammissibili e in quello dei periodi successivi fino a quando se ne conclude l’utilizzo, secondo le indicazioni che saranno fornite dall’Agenzia delle Entrate nelle istruzioni di compilazione dell’apposito quadro.
Al beneficio si accede automaticamente senza necessità di produrre domanda.
L’Agenzia delle Entrate, sulla base dell’apposita certificazione e della documentazione fornita dall’impresa, effettua i controlli finalizzati alla verifica:
- della sussistenza delle condizioni soggettive di accesso;
- al rispetto dei vincoli comunitari;
- alla conformità delle attività di formazione svolte rispetto a quelle considerate ammissibili dalla disciplina;
- all’effettività delle spese sostenute;
- allo loro congruità e ogni altro elemento rilevante ai fini della corretta applicazione del beneficio.
Nel caso in cui si accerti l’indebita fruizione del credito d’imposta per il mancato rispetto delle condizioni richieste o a causa dell’inammissibilità delle spese sulla base delle quali è stato determinato l’importo fruito, l’Agenzia delle Entrate provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge, fatte salve le eventuali responsabilità di ordine civile, penale e amministrativo a carico dell’impresa beneficiaria.