Il decreto 8 luglio 2015 n. 140 ha introdotto una radicale modifica degli incentivi per l’autoimprenditorialità (Titolo I del decreto legislativo n. 185/2000).
Le principali novità sono:
- si rivolge non solo ai giovani fino a 35 anni, ma anche alle donne indipendentemente dall’età
- è applicabile non più nelle sole aree svantaggiate ma in tutto il territorio nazionale
- non prevede l’erogazione di contributi a fondo perduto, ma solo la concessione di mutui agevolati a tasso zero, per investimenti fino a 1,5 milioni di euro (per singola impresa)
- possono presentare la domanda di accesso alle agevolazioni le imprese costituite al massimo da 12 mesi
- possibilità di presentazione della domanda anche da parte di persone fisiche che intendono costituire una società.
Sono agevolabili, fatti salvi alcuni divieti e limitazioni previsti dal regolamento comunitario sugli aiuti d’importanza minore, cosiddetti de minimis, le iniziative che prevedono programmi d’investimento non superiori a 1,5 milioni di euro relativi a:
- produzione di beni nei settori dell’industria, dell’artigianato, della trasformazione dei prodotti agricoli;
- fornitura di servizi, in qualsiasi settore;
- commercio e turismo;
- attività riconducibili anche a più settori di particolare rilevanza per lo sviluppo dell’imprenditorialità giovanile, riguardanti:
- la filiera turistico-culturale (intesa come attività finalizzate alla valorizzazione e alla fruizione del patrimonio culturale, ambientale e paesaggistico, nonché al miglioramento dei servizi);
- l’innovazione sociale (intesa come produzione di beni e fornitura di servizi che creano nuove relazioni sociali ovvero soddisfano nuovi bisogni sociali, anche attraverso soluzioni innovative).
Le agevolazioni sono concesse, sulla base di una procedura valutativa con procedimento a sportello, ai sensi e nei limiti del sopra citato regolamento de minimis, che prevede, in particolare, che le imprese possono beneficiare delle agevolazioni fino al limite massimo di 200 mila euro, tenuto conto di eventuali ulteriori agevolazioni già ottenute dall’impresa a titolo di de minimis nell’esercizio finanziario in corso alla data di presentazione dell’istanza e nei due esercizi finanziari precedenti.
L’impresa beneficiaria deve garantire la copertura finanziaria del programma di investimento apportando un contributo finanziario, attraverso risorse proprie ovvero mediante finanziamento esterno, in una forma priva di qualsiasi tipo di sostegno pubblico, pari al 25% delle spese ammissibili complessive.
Con circolare direttoriale 9 ottobre 2015 n. 75445 sono stati definiti i termini e le modalità per la presentazione delle domande di agevolazione.
Le domande di agevolazione, corredate dei piani di impresa e della documentazione possono essere presentate al Soggetto gestore a partire dal giorno 13 gennaio 2016 (vedi comunicato stampa 12 ottobre 2015).
Con circolare direttoriale 28 ottobre 2015 n. 81080 è stato rettificato un mero errore materiale contenuto nella circolare del 9 ottobre 2015, n.75445.
Alcuni chiarimenti interpretativi e precisazioni relativi alle indicazioni operative contenute nella circolare direttoriale 9 ottobre 2015 n. 75445 sono stati forniti con circolare direttoriale 23 dicembre 2015 n. 100585.
Allegati
- Decreto 8 luglio 2015 n. 140
- Circolare direttoriale 9 ottobre 2015 n. 75445
- Circolare direttoriale 28 ottobre 2015 n. 81080
- Circolare direttoriale 23 dicembre 2015 n. 100585
Informazioni e contatti
Eventuali richieste di chiarimento possono essere formulate al Soggetto gestore Invitalia – Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A., con una delle modalità indicate alla paginawww.invitalia.it/site/new/home/contatti.html.
Il Soggetto gestore pubblicherà, inoltre, le risposte alle domande ricorrenti (Frequently Asked Questions – FAQ) in un’apposita sezione delle pagine del sito istituzionale www.invitalia.it dedicate alla misura.
Avvertenza sugli incentivi per l’autoimpego
In relazione alle richieste di informazioni, chiarimenti o altro che pervengono al Ministero dello sviluppo economico in merito alle agevolazioni previste dal Titolo II del decreto legislativo n. 185/2000 in favore dell’autoimpiego, si fa presente che tali agevolazioni non rientrano nelle competenze di questo Ministero, bensì in quelle del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al quale pertanto è necessario rivolgersi.
La competenza del Ministero dello sviluppo economico è limitata agli incentivi per l’autoimprenditorialità – “nuove imprese a tasso zero” – di cui al Titolo I, Capo 0I, del predetto decreto legislativo n. 185/2000.
Per presentare le domande
Nuove imprese a tasso zero – Sezione dedicata del sito Invitalia
tratto dal sito: sviluppoeconomico.gov.it